Istituto Comprensivo Immacolatine Paolo da Novi e Liceo Scientifico

Istituto Comprensivo Immacolatine Paolo da Novi e Liceo Scientifico

Circolari Istituto

14Nov

Gentili Genitori,

Gentili Studenti e

Gentili Docenti,

vengono indette, secondo le indicazioni della Commissione elettorale, le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2022-2025 che si svolgeranno domenica 5 e lunedì 6 dicembre 2022

In allegato il documento che indica modi e tempi delle elezioni e il Modulo con cui le diverse componenti (Genitori, Docenti e Studenti) possono presentare, presso la Segreteria Amministrativa (piano terra) la propria candidatura.

Cordiali saluti, 

la Commissione elettorale

  prof. Alberto Rizzi

  prof.ssa Adelaide Angelino

  suor Cristiana Cartacci

  coordinatrice Maura Migliori

  prof.ssa Giulia Bertoli

  prof. Franco Vezzosi

 


 documento pag1

 

documento pag2

 

 

documento pag3

 

25Ott

SEI INTERESSATO ALLA NOSTRA SCUOLA?

Per informazioni, è possibile prenotare un  COLLOQUIO  contattando le  SEGRETERIE DIDATTICHE:

  • tramite il CENTRALINO al numero 010 581127
  • tramite MAIL:

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

LICEO SCIENTIFICO - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

E' tempo, inoltre, di OPEN DAY:  inizia un periodo ricco di appuntamenti per chi volesse visitare l'Istituto, incontrare i dirigenti e conoscere le offerte formative e alcuni docenti dei nostri diversi ordini di scuola.

Ecco le varie proposte di incontro per la SCUOLA DELL'INFANZIA, la SCUOLA PRIMARIA, la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO e il LICEO SCIENTIFICO 

open day infanzia 2022 23

 

open day primaria 2022 23

open day secondaria 2022 23

Openday Liceo

 

11Feb

Si allega la circolare emanata dal Ministero della Salute del 4 febbraio che chiarisce e aggiorna le misure di quarantena già stabilite dal Decreto L. dello stesso 4 febbraio.


Circolare n.9498 del 4 febbraio 2022 del Ministero della Salute che aggiorna le misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti ad alto rischio, alla luce di quanto previsto dal parere del CTS del 2 febbraio e dal Decreto-legge 4 febbraio n.5

OGGETTO: Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2

Alla luce del parere espresso dal CTS nel Verbale n. 61 del 2 febbraio 2022 e del DL n. 5 del 04 febbraio 2022 si rappresenta che, fatta salva la disposizione dell’autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all’uscita.

Le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono, pertanto, aggiornate come di seguito riportato:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Per i seguenti contatti:

  1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni E
  2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti asintomatici che:

  • abbiano ricevuto la dose booster, oppure
  • abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
  • siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
  • siano guariti dopo il completamento del ciclo primario 5

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

Il DIRETTORE GENERALE

*f.to Dott. Giovanni Rezza

Il Direttore dell’Ufficio 5

Dott. Francesco Maraglino

07Feb

AGGIORNAMENTO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DELLO STESSO 4 FEBBRAIO, A MODIFICA DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE:

https://www.scuolaimmacolatine.it/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=1538


Istituto comprensivo Immacolatine

Liceo scientifico S. Maria Immacolata

Piazza Paolo da Novi, 11 - 16129 Genova

tel. 010.581127 / 010.5956669 - fax 010.5702343

e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

sito: www.scuolaimmacolatine.it

 

 Oggetto: disposizioni per la gestione dei casi di positività al Covid-19 ai sensi del DL n. 5 del 4 febbraio 2022

 

Alla cortese attenzione

degli alunni,

delle famiglie e

dei docenti dell’Istituto,

a partire da oggi, 7 febbraio 2022, in merito alla gestione delle positività in ambito scolastico entra in vigore il Decreto Legge n.5 del 4 febbraio 2022, disciplinato, in termini generali dalla Circolare del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022.

Qui di seguito si riportano le disposizioni contenute all’articolo 6 del Decreto Legge n.5 (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-04&atto.codiceRedazionale=22G00014&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario):

Scuole dell’infanzia

Fino a quattro casi di positività le attività proseguono in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti ed educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni. La sospensione delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Scuola primaria

Fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Dal quinto caso

  • per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, o esenti dalla vaccinazione l’attività didattica prosegue in presenza, si applica il regime di autosorveglianza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni
  • per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni; si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina FFP2.

Scuola secondaria di primo grado

Con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti.

Con due o più casi di positività tra gli alunni, per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, o esenti dalla vaccinazione l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni.

Per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni; si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina FFP2.

Ulteriori precisazioni

Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Si ricorda che il green pass del ciclo vaccinale ha validità dal 15esimo giorno della somministrazione, mentre per la terza dose è immediata.

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

Viene allegato uno schema che riporta in maniera semplificata le disposizioni sopra esposte.

Cordiali saluti,

il Coordinatore delle attività didattiche,

prof. Alberto Rizzi

 

il Preside del Liceo,

prof. Franco Vezzosi

19Gen

Alla cortese attenzione

delle famiglie

della Scuola dell'Infanzia,

della Scuola primaria e

della Scuola secondaria di I e II grado

 

 

Gentili Genitori,

come noto, la Regione Liguria ha deciso di garantire agli studenti il tampone gratuito per il rientro a scuola dalla quarantena.

Le diverse comunicazioni sui vari mezzi di informazione indicano l’autocertificazione come documento sufficiente per accedere a tale servizio; in realtà l’autocertificazione deve riportare il numero di protocollo e la data del Provvedimento di quarantena del Dipartimento Prevenzione Covid: è però possibile, dato che il Dipartimento è oberato dalle quotidiane comunicazioni da parte delle scuole, che tale Provvedimento non arrivi per tempo o non arrivi affatto, rendendo impossibile l’accesso alla gratuità.

 

Chiariamo, in ultimo, che la scuola non è legittimata a produrre documenti, dichiarazioni o attestati che in alcun modo possano sostituire il Provvedimento di esclusiva pertinenza del Dipartimento Prevenzione Covid.

 

 

Cordiali saluti,

prof. Alberto Rizzi

prof. Franco Vezzosi

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